Sez. 1, Sentenza n. 2175 del 24/06/1954 (Rv. 880340 - 01)
SOCIETA - IRREGOLARE IN NOME COLLETTIVO - RESPONSABILITA DEI SOCI E DELLA SOCIETÀ - FATTISPECIE.
SOCIETA - IRREGOLARE IN NOME COLLETTIVO - RESPONSABILITA DEI SOCI E DELLA SOCIETÀ - FATTISPECIE.
Secondo il disposto degli artt. 2297 e 2267 cod. civ. i soci della società irregolare in nome collettivo non assumono verso i creditori sociali la veste di fideiussori, ma assumono invece una responsabilità personale, solidale e illimitata; se anche, in rapporto all'Obbligo (ove di questo ne sussistono le condizioni)della preventiva escussione del patrimonio sociale, la loro responsabilità può assumere carattere di sussidiarietà, essi tuttavia sono direttamente obbligati di fronte ai creditori sociali.Pertanto il creditore che abbia ottenuto un decreto d'ingiunzione, che, per mancata opposizione, abbia acquistato Forma di giudicato, contro la società e contro i soci solidalmente e in proprio, ben può procedere, per la pronta ed efficace garanzia del suo credito, ad iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili di uno dei soci e poi anche al pignoramento dei beni costituenti il patrimonio sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)