Sez. 1, Sentenza n. 12310 del 05/11/1999 (Rv. 530898 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Socio illimitatamente responsabile - Relativa posizione - Assimilabilità a quella di un fideiussore "ex lege" - Esclusione - Ragioni - Responsabilità per debito a lui stesso riferibile - Conseguenze - Inammissibilità di un regresso contro la società - Inapplicabilità degli artt. 1953, 1955 e 1957 cod. civ. - Contraria rilevanza della soggettività delle società di persone - Esclusione - Ragioni.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La posizione del socio illimitatamente responsabile di una società personale non è assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure "ex lege", poiché mentre quest'ultimo garantisce un debito altrui e per tale ragione, una volta effettuato il pagamento, ha azione di regresso per l'intero nei confronti del debitore principale e si surroga nei diritti del creditore (artt. 1949 e 1950 cod. civ.), il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, in quanto derivanti dall'esercizio dell'attività comune (al cui svolgimento, data l'assenza di un'organizzazione corporativa, partecipa direttamente: artt. 2257 e 2258 cod. civ.), ed è anzi tenuto, ove i fondi sociali risultino insufficienti, a provvedere anche mediante contribuzioni aggiuntive a quelle effettuate all'atto dei conferimenti (art. 2280 cod. civ.), onde l'impossibilità di ammettere (ex art. 1954 cod. civ.) un'azione di regresso contro la società del socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale e l'inapplicabilità degli artt. 1953, 1955 e 1957 cod. civ., che hanno la loro giustificazione nell'esigenza di salvaguardare la possibilità del regresso del fideiussore. Tali conclusioni non trovano ostacolo nel fatto che anche le società personali costituiscano centri di imputazione di situazioni giuridiche distinti dalle persone dei soci, posto che siffatta soggettività ha carattere transitorio e strumentale, essendo i diritti e gli obblighi ad esse imputati destinati a tradursi in situazioni individuali in capo ai singoli membri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2258, Cod. Civ. art. 2280, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1953, Cod. Civ. art. 1955, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)