Sez. 1, Sentenza n. 8061 del 27/08/1997 (Rv. 507185 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione effettuata ex legge n. 865 del 1971 - Opposizione alla stima - Giudice competente - Corte d'appello in unico grado - Avvenuta determinazione dell'indennità ex art. 39 legge n. 2359 del 1865 - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Nel caso di espropriazione per pubblica utilità effettuata secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, l'opposizione alla stima va proposta alla corte d'Appello in unico grado ai sensi dell'art. 19 della legge predetta, ancorché l'indennità sia stata determinata secondo i criteri fissati dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)