Sez. 1, Sentenza n. 13041 del 24/11/1999 (Rv. 531455 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Giudice competente - Criteri di individuazione - Riferimento al modello procedimentale scelto dall'Amministrazione - Necessità - Applicazione del procedimento ex legge n. 865 del 1971 - Conseguenze - Competenza della Corte d'Appello - Fattispecie in tema di espropriazione di aree di piano di zona ex legge n. 167 del 1962.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
L'individuazione del giudice competente a conoscere della opposizione alla stima della indennità di espropriazione dev'essere effettuata con riferimento alla normativa in concreto applicata dalla pubblica amministrazione per disporre l'espropriazione e determinare l'indennità. Ove il modello procedimentale seguito dall'amministrazione sia quello di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971 competente a conoscere dell'opposizione alla stima è la Corte d'Appello (nella specie la Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza della competenza della Corte d'Appello con riferimento ad un'opposizione alla stima relativa a procedimento espropriativo di aree di cui ad un piano di zona definito dalla legge n. 167 del 1962 e successive modifiche, dando atto che, in virtù della estensione a tutte le opere pubbliche disposta dalla legge n. 247 del 1974, il suddetto modello procedimentale era applicabile anche alle opere di edilizia residenziale pubblica già regolate dalla legge n. 167 del 1962 e rilevando che in concreto era stato seguito proprio quel modello e non il modello procedimentale ex legge n. 2359 del 1865).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)