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Sez. 1, Sentenza n. 9595 del 27/06/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166503 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - INFERMITÀ MENTALE - MALATTIA MENTALE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166503-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - INFERMITÀ MENTALE - MALATTIA MENTALE - NOZIONE.*

L'infermità mentale rilevante ai fini dell'imputabilità deve sempre dipendere da una causa patologica e, quindi, esulano dalla nozione di essa quelle anomalie caratteriali e altre anomalie del comportamento, che pur influendo sul processo di Determinazione o di inibizione, non siano conseguenti ad uno stato patologico suscettibile di alterare la capacità di intendere e di volere, intesa questa come attitudine del soggetto a valutare il significato e gli effetti della propria condotta e autodeterminarsi, di conseguenza, nella selezione dei molteplici motivi. (V mass n 154728; (V mass n 154727).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)