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Sez. 1, Sentenza n. 7327 del 15/02/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154727 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - INFERMITÀ MENTALE - MALATTIA MENTALE - IDENTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - RICONDUCIBILITÀ AD UNA CAUSA PATOLOGICA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154727-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - INFERMITÀ MENTALE - MALATTIA MENTALE - IDENTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - RICONDUCIBILITÀ AD UNA CAUSA PATOLOGICA - NECESSITÀ.*

Ai fini della sussistenza del vizio totale o parziale di mente, l'infermità mentale, anche se esprime un concetto più ampio di quello di malattia mentale, deve sempre dipendere da una causa patologica, non necessariamente inquadrabile nelle figure tipiche della nosografia clinica, ma sempre tale da alterare i processi della intelligenza o della volontà, con esclusione, nel caso di vizio totale, o con notevole diminuzione, nel caso di vizio parziale, della capacità di intendere o di volere. (V mass n 148864; (V mass n 145862; (V mass n 145317; (V mass n 141808 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)