Sez. 3, Sentenza n. 21140 del 04/11/2004 (Rv. 577956 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Ordinanza di comparizione del consulente per chiarimenti - Revoca implicita - Ammissibilità - Fondamento.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
La revoca dell'ordinanza con la quale il giudice abbia disposto la comparizione del consulente tecnico d'ufficio per chiarimenti - revoca che, al pari di quella relativa all'ordinanza ammissiva della consulenza, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità - è implicita nella circostanza che non viene dato ad essa corso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)