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Sez. 3, Sentenza n. 10707 del 11/08/2000 (Rv. 539516 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Ammissione della consulenza - Successiva revoca del provvedimento di ammissione - Legittimità - Revoca espressa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539516-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

La consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio rimesso alla disponibilità delle parti, ma rappresenta l'espressione di un potere (affatto discrezionale) del giudice cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità, con la conseguenza che, pur dopo la sua ammissione, al giudice stesso ne è consentita la revoca, in base ad una diversa e sopravvenuta valutazione dei fatti di causa (normalmente sottratta al sindacato di legittimità), senza che ciò integri gli estremi della violazione dell'art. 60 disp. att. cod.proc.civ., e senza che si renda necessario un espresso provvedimento "ad hoc", essendo sufficiente che la detta revoca risulti, per implicito, dalla semplice circostanza di non dar corso alla consulenza in precedenza disposta.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 60, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)