Sez. 4, Sentenza n. 11145 del 28/02/1986 Ud. (dep. 17/10/1986) Rv. 174006 - 01
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - A RICHIESTA DELL'IMPUTATO - REATI PUNIBILI ALTERNATIVAMENTE CON PENA DETENTIVA O CON PENA PECUNIARIA - ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - A RICHIESTA DELL'IMPUTATO - REATI PUNIBILI ALTERNATIVAMENTE CON PENA DETENTIVA O CON PENA PECUNIARIA - ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
In tema di applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, la norma dell'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689, è applicabile anche ai reati puniti alternativamente con pena detentiva o con pena pecuniaria, eccettuati quelli tassativamente indicati nell'art. 60 della stessa legge. Ne consegue che è inapplicabile la sanzione sostitutiva per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o all'igiene del lavoro solo quando il detto reato abbia determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 cod. pen.. (V mass n 161962; (V mass n 169334; (V mass n 171438).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 60 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)