Sez. 5, Sentenza n. 809 del 29/04/1985 Cc. (dep. 20/05/1985) Rv. 169334 - 01
PENA - IN GENERE - PENA SOSTITUTIVA APPLICATA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 AI REATI PUNITI CON PENA CONGIUNTA - RATIO.*
PENA - IN GENERE - PENA SOSTITUTIVA APPLICATA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 AI REATI PUNITI CON PENA CONGIUNTA - RATIO.*
In tema di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato, di cui all'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, premesso che ai fini della legittimità della pena pecuniaria disposta in aggiunta alla sanzione sostitutiva per un reato punito congiuntamente con pena detentiva e pecuniaria, la sanzione sostitutiva ha natura penale, sicché non è incoerente che ad essa si aggiunga, nei debiti casi, una sanzione pecuniaria, sì da avere entrambe la stessa natura giuridica, deve concludersi che la formula "Estinzione del reato" sia da intendere quale Estinzione della cosiddetta punibilità detentiva e non anche della eventuale pena pecuniaria congiunta. Pertanto, è da ritenere che l'atipica formula di Estinzione del reato si atteggi come sostanziale condanna ad effetti limitati donde la piena compatibilità di questa con la pena pecuniaria aggiunta. Nè alcuna esclusione è prevista dagli artt. 54 e 60 legge medesima, volti a fissare i limiti oggettivi di applicabilità dell'istituto in esame, anzi l'art. 60 contempla numerosi reati puniti con pene congiunte e, nell'ultimo comma, prevede che, per alcuni reati disciplinati da leggi speciali, le pene sostitutive non siano applicabili allorché la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria, sicché tali previsioni sarebbero del tutto inutili se l'esclusione dei reati, puniti con pene congiunte, costituisse un principio generale della legge 24 novembre 1981, n. 689. (V mass n 165129; (Conf mass n 164911; (Conf mass n 162398; (Conf mass n 161962).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 54 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 60 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)