Sez. 1, Sentenza n. 2572 del 20/03/1999 (Rv. 524345 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Effetto devolutivo dell'impugnazione - Potere - dovere del giudice dell'appello, fuori dei casi, tassativamente previsti dall'art. 354 cod. proc. civ., di rimessione del processo al giudice di primo grado, di pronunciarsi sull'intera causa, ivi compresi i requisiti dell'azione - Fattispecie in tema di mancato consenso di minore ultrasedicenne all'azione di dichiarazione di paternità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO
In virtù del principio generale, deducibile dall'art. 354 cod. proc. civ., dell'effetto cosiddetto devolutivo dell'impugnazione, stante la tassatività delle ipotesi di rimessione del processo al giudice di primo grado, previste dalla citata disposizione, le eventuali invalidità di carattere processuale, verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, debbono ritenersi irrilevanti, nel senso che spetta al giudice dell'appello il potere - dovere di pronunciarsi sull'intera causa, ivi compresi i requisiti dell'azione. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, che aveva ritenuto ritualmente espresso il consenso all'azione di dichiarazione di paternità da parte di minore che aveva compiuto sedici anni, tra l'altro dopo la precisazione delle conclusioni e prima del deposito della decisione di primo grado) - consenso richiesto dall'art. 273, secondo comma, cod. civ. ai fini della promovibilità e della proseguibilità del giudizio - a mezzo di una dichiarazione in calce alla comparsa di costituzione in appello, e, al tempo stesso, aveva considerato irrilevante l'omessa espressione del consenso nel precedente grado di giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Civ. art. 273 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)