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Sez. 1, Sentenza n. 8993 del 05/06/2003 (Rv. 563934 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Tassatività - Violazione da parte del giudice di primo grado del divieto di assumere decisioni "a sorpresa" ex art. 183 cod. proc. civ. - Non inclusione - Conseguenze - Rinnovazione degli atti nulli e decisione nella causa del merito - Necessità.
Stato
decisa il 2003-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563934-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice d'appello, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., devono intendersi tassative, sicché - fuori di tali ipotesi (fra le quali non è compresa la violazione dell'art. 183 cod. proc. civ., là dove si impone al giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione) - riprende vigore il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, con il conseguente potere - dovere del giudice d'appello di trattenere la causa e di deciderla nel merito, previa la rinnovazione degli atti compiuti in violazione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)