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Sez. 1, Sentenza n. 4823 del 27/02/2009 (Rv. 606929 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - OBBLIGHI | Rifiuto di partecipare alla deliberazione - Responsabilità per inadempimento del mandato - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606929-01

ARBITRATO - ARBITRI - OBBLIGHI

L'arbitro che rifiuti, senza giustificato motivo, di partecipare alla deliberazione del lodo arbitrale, impedendo l'assunzione della decisione nel termine fissato (o, come nel caso di specie, determinandone la nullità), è responsabile per inadempimento del mandato collettivo ricevuto, con conseguente perdita del diritto al compenso ed obbligo di risarcire il danno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 813 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1716

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)