Sez. 1, Sentenza n. 4823 del 27/02/2009 (Rv. 606929 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - OBBLIGHI | Rifiuto di partecipare alla deliberazione - Responsabilità per inadempimento del mandato - Conseguenze.
ARBITRATO - ARBITRI - OBBLIGHI
L'arbitro che rifiuti, senza giustificato motivo, di partecipare alla deliberazione del lodo arbitrale, impedendo l'assunzione della decisione nel termine fissato (o, come nel caso di specie, determinandone la nullità), è responsabile per inadempimento del mandato collettivo ricevuto, con conseguente perdita del diritto al compenso ed obbligo di risarcire il danno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 813 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1716
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)