Sez. 1, Sentenza n. 6115 del 27/04/2001 (Rv. 546361 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE | Mancata partecipazione di un arbitro alla deliberazione del lodo - Conseguenze - Responsabilità per inadempimento del mandato collettivo ricevuto - Configurabilità - Perdita del compenso e obbligo di risarcire il danno - Possibilità di esser sostituito, ai sensi dell'art. 813, terzo comma, cod. proc. civ..
ARBITRATO - ARBITRATO RITUALE
L'arbitro che rifiuti di partecipare alla deliberazione del lodo arbitrale, così determinandone la nullità, è responsabile per inadempimento del mandato collettivo ricevuto, con conseguente perdita del diritto al compenso ed obbligo di risarcire il danno, salva la possibilità di esser sostituito, ai sensi dell'art. 813, terzo comma cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 813 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1716, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)