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Sez. 1, Sentenza n. 1535 del 14/06/1966 (Rv. 323055 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DI UN TERZO - NECESSARIA LIBERAZIONE DEL FALLITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323055-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DI UN TERZO - NECESSARIA LIBERAZIONE DEL FALLITO - ESCLUSIONE.*

L'assunzione degli obblighi del concordato fallimentare da parte di un terzo non implica necessariamente la liberazione del fallito in quanto l'accollo della obbligazione nascenti dal concordato puo avere luogo sia solidalmente con il fallito sia con estromissione di questo. *

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)