Sez. 3, Sentenza n. 26504 del 17/12/2009 (Rv. 610999 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE | Indennità per l'aumento di valore del fondo a seguito dei miglioramenti effettuati - Determinazione - Presupposti - Intervenuta cessazione del rapporto di affitto agrario - Necessità - Conseguenze in caso di rigetto della domanda di rilascio del fondo avanzata dal concedente - Impossibilità di pronunciare nel merito della domanda di riconoscimento degli assunti miglioramenti.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE
In tema di contratto di affitto agrario e di indennità per i miglioramenti apportati al fondo rustico che ne forma oggetto, deve considerarsi corretta la decisione del giudice di merito di non pronunciarsi, per carenza di interesse, sull'ammontare di detta indennità laddove, in altro giudizio, egli abbia rigettato la domanda di rilascio avanzata dal concedente in danno dell'affittuario, atteso che l'indennità ai sensi dell'art. 17 della legge n. 203 del 1982, dovendo essere liquidata in misura corrispondente alla differenza tra l'attuale valore di mercato del fondo non trasformato ed il valore conseguito in seguito ai miglioramenti, postula che il rapporto di affitto sia cessato, sicché solo alla data della cessazione di esso è possibile operare il calcolo in questione, a meno che le parti non abbiano diversamente convenuto.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)