Sez. 3, Sentenza n. 25140 del 14/10/2008 (Rv. 605377 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Determinazione - Decorrenza - Momento della cessazione del contratto o dell'anticipata risoluzione - Configurabilità - Controversia sulla data di scadenza - Decorrenza - Individuazione - Dalla data fissata nella sentenza di condanna al rilascio del fondo - Sussistenza - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ
L'indennità spettante all'affittuario per i miglioramenti apportati al fondo, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203, si determina con riferimento al momento della cessazione del contratto, che si identifica con la data in cui il rapporto è dismesso alla scadenza contrattuale o legale, o con quella di anticipata risoluzione, con correlativo rilascio del terreno. Qualora il rapporto non venga dismesso alla scadenza (o all'atto della sua anticipata risoluzione), risultando la stessa controversa, il momento della cessazione del rapporto va individuato nella data fissata dalla sentenza di condanna al rilascio del fondo (che coincide, "ex lege", con l'annata agraria in cui la sentenza è pronunciata), posto che da tale momento il proprietario concedente può ottenere coattivamente il rilascio del fondo ed il conduttore può far valere il diritto agli eventuali miglioramenti apportati.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)