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Sez. 1, Sentenza n. 1267 del 14/03/1973 Ud. (dep. 11/02/1974) Rv. 126169 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZA TRA LE DUE IPOTESI.*
Stato
decisa il 1973-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126169-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZA TRA LE DUE IPOTESI.*

Il criterio distintivo fra le due ipotesi delittuose della truffa aggravata per incusso timore e della estorsione, aventi in comune la prospettazione alla persona offesa del pericolo di un danno, risiede non tanto nell'enunciazione che nell'estorsione il mezzo per ottenere il consenso, viziato, del soggetto passivo, e la minaccia, e nella truffa invece e l'induzione in errore mediante artifici o raggiri (con il che si enunciano esatte nozioni sul diverso contenuto oggettivo dei due reati ma non si evidenzia, completamente, l'elemento di differenziazione), quanto piuttosto risiede nella diversa fonte da cui proviene-o puo provenire-e dipende la produzione del male rappresentato al soggetto passivo; nel senso che si ha l'estorsione se tale danno e minacciato come proveniente, direttamente o mediatamente, dallo stesso agente (il quale, cioe si presenta come possibile autore egli stesso del male minacciato o come in grado di poter influire sulla sua produzione per un qualsiasi rapporto con chi e indicato come eventuale autore del danno) ed invece si ha la truffa aggravata se la eventuale produzione del male prospettato non dipende neppure in parte dall'agente, che resta del tutto estraneo a tale ipotetica produzione, erroneamente tenuta dal soggetto passivo tratto in inganno.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)