diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1675 del 11/06/1973 (Rv. 364588 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - RAPPORTO TRA COOPERATIVA E SOCIO ASSEGNATARIO - DIFFERENZE TRA FASE ANTERIORE E FASE POSTERIORE ALLA STIPULAZIONE DEL MUTUO INDIVIDUALE - POSIZIONE DELL'ASSEGNATARIO NELLA PRIMA FASE - INTERESSE LEGITTIMO - CONFIGURABILITA - ATTO DI ESCLUSIONE DA SOCIO O DALL'ASSEGNAZIONE - ILLEGITTIMITA DELLA DELIBERAZIONE RICONOSCIUTA SUCCESSIVAMENTE DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER L'EDILIZIA POPOLARE - TRASFORMAZIONE DELL'INTERESSE LEGITTIMO IN DIRITTO SOGGETTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1973-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364588-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - RAPPORTO TRA COOPERATIVA E SOCIO ASSEGNATARIO - DIFFERENZE TRA FASE ANTERIORE E FASE POSTERIORE ALLA STIPULAZIONE DEL MUTUO INDIVIDUALE - POSIZIONE DELL'ASSEGNATARIO NELLA PRIMA FASE - INTERESSE LEGITTIMO - CONFIGURABILITA - ATTO DI ESCLUSIONE DA SOCIO O DALL'ASSEGNAZIONE - ILLEGITTIMITA DELLA DELIBERAZIONE RICONOSCIUTA SUCCESSIVAMENTE DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER L'EDILIZIA POPOLARE - TRASFORMAZIONE DELL'INTERESSE LEGITTIMO IN DIRITTO SOGGETTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Nel rapporto che, in materia di edilizia economica e popolare, si costituisce tra socio assegnatario di un alloggio e cooperativa occorre distinguere due fasi. L'una, anteriore alla stipulazione del mutuo individuale, in cui prevalgono i poteri unilaterali dell'ente, sottoposto a vigilanza amministrativa, che si estrinseca nel procedimento, disciplinato nell'interesse pubblico cui e preordinata l'edilizia popolare ed economica, diretto alla prenotazione ed all'assegnazione dell'alloggio a chi si trovi nelle condizioni previste dalla legge per ottenerlo, onde, in questa fase, la posizione del socio, anche se prenotatario o assegnatario e, in tutta la sua estensione, di mero interesse legittimo. L'altra, posteriore alla stipulazione del mutuo individuale, nella quale, esaurita la fase amministrativa ed accertata l'esistenza delle condizioni di legge, si conclude un contratto che trasferisce la proprieta ovvero il godimento dell'immobile (locazione con patto di futura vendita) e che da luogo ad una posizione di vero e proprio diritto soggettivo. La posizione di interesse legittimo caratteristica della prima fase non si trasforma in quella di diritto soggettivo nel caso in cui l'interesse legittimo sia leso dall'atto di esclusione da socio o dall'assegnazione deliberato dalla cooperativa, ma, successivamente, ritenuto illegittimo dalla commissione di vigilanza per l'edilizia popolare; con la conseguenza che il socio non puo proporre, contro la cooperativa, domanda di risarcimento del danno cagionato dal provvedimento illegittimo. (V 1664/72, mass n 358526).*

Riferimenti normativi: Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 98

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)