Sez. U, Sentenza n. 1664 del 27/05/1972 (Rv. 358526 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RAPPORTO TRA ASSEGNATARI ED ENTE COSTRUTTORE - DISTINZIONE IN DUE FASI - NATURA DELLE RISPETTIVE POSIZIONI SOGGETTIVE DELL'ASSEGNATARIO - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE - FATTISPECIE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RAPPORTO TRA ASSEGNATARI ED ENTE COSTRUTTORE - DISTINZIONE IN DUE FASI - NATURA DELLE RISPETTIVE POSIZIONI SOGGETTIVE DELL'ASSEGNATARIO - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE - FATTISPECIE.*
Il rapporto che, in tema di edilizia economica e popolare, si costituisce tra gli assegnatari degli alloggi e l'ente costruttore e di natura complessa e consta di due distinte fasi: la prima, in cui l'ente pubblico procede unilateralmente all'accertamento dei presupposti e delle condizioni previste per l'assegnazione e provvede in conseguenza, e che e pertanto caratterizzata da posizioni di interesse legittimo; e la seconda, che attua nei confronti del privato assegnatario la precedente Determinazione unilaterale dell'ente stesso, e che da luogo, invece a un rapporto di natura privatistica(locazione con o senza patto di futura vendita)caratterizzato da posizioni di diritto soggettivo perfetto. Pertanto, ove si discuta di Atti precedenti l'assegnazione, incidenti su questa e costituenti estrinsecazione del potere discrezionale dell'ente pubblico, l'oggetto del giudizio concerne interessi legittimi tutelabili davanti al giudice amministrativo; mentre, quando si discuta di Atti che incidono sul conseguente e successivo rapporto, l'oggetto del giudizio concerne diritti soggettivi, tutelabili davanti al giudice ordinario. (nella specie, si era dedotto che, per un errore nell'apposizione dei cd numeri d'interno, due assegnatari avevano conseguito ciascuno la consegna dell'alloggio assegnato all'altro. In applicazione del principio sopra enunciato, la Corte suprema ha ritenuto che la pretesa dell'un assegnatario di conseguire il possesso dello appartamento effettivamente assegnatogli ed erroneamente consegnato all'altro, avesse radice in una posizione di diritto soggettivo perfetto, in quanto l'errore lamentato non incideva su Atti o momenti del procedimento di assegnazione, bensi era intervenuto successivamente, al momento cioe, dell'occupazione). (V 1022'71, mass n 351008).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 98, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)