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Sez. 1, Sentenza n. 7566 del 19/06/1992 (Rv. 477838 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità | Determinazione - Criteri ex art. 14 della legge n. 10 del 1977 - Applicazione retroattiva - Ammissibilità - Limiti - Sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 - Sopravvenienza - Effetti - Rilevanza per i fondi agricoli - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477838-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità

In tema d'indennità per il periodo d'occupazione d'urgenza, l'art. n. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, il quale, riformulando il terzo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, l'accorda in misura pari, per ciascun anno dell'occupazione stessa, ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione calcolata a norma dell' art. 16 di detta legge del 1971, opera retroattivamente, ai sensi dell'art. 19 della citata legge del 1977, riguardo ai crediti insorti anteriormente, purché sia pendente il procedimento liquidatorio (ancorché nella fase giudiziale di opposizione alla stima), e, inoltre, ove si tratti di fondi agricoli, resta insensibile alla sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980, che ha dichiarato illegittimo il suddetto art. 16, così eliminando il parametro di riferimento per il computo del menzionato dodicesimo, con esclusivo riguardo ai terreni con vocazione edificatoria.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)