Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 877 del 17/01/2011 (Rv. 616240 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE | CERTALEX - Confisca penale - Evizione totale - Configurabilità - Sequestro penale - Esclusione - Fondamento.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE
Le norme che disciplinano l'evizione totale sono applicabili soltanto nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale, come misura comportante l'acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamento del compratore, e non anche nel caso in cui essa sia oggetto di sequestro, costituendo tale provvedimento semplice minaccia di evizione, destinata a concretizzarsi soltanto quando sopravvenga il definitivo provvedimento di confisca. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, comma primo, n. 1, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)