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Sez. 3, Sentenza n. 5243 del 10/03/2006 (Rv. 588246 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE | Applicabilità delle norme in materia di evizione - Confisca della cosa venduta - Sussistenza - Sequestro - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588246-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE

Le norme che disciplinano l'evizione totale sono applicabili soltanto nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale, come misura comportante l'acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamento del compratore, e non anche nel caso in cui essa sia oggetto di sequestro, costituendo tale provvedimento semplice minaccia di evizione, destinata a concretizzarsi soltanto qualora sopravvenga il definitivo provvedimento di confisca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)