Sez. 5, Sentenza n. 6763 del 23/03/1981 Ud. (dep. 09/07/1981) Rv. 149695 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - ENTITÀ DELL'IMPORTO DEL TITOLO - VALUTAZIONE - CONDIZIONI SOGGETTIVE DELL'EMITTENTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA PERSONA OFFESA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - ENTITÀ DELL'IMPORTO DEL TITOLO - VALUTAZIONE - CONDIZIONI SOGGETTIVE DELL'EMITTENTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA PERSONA OFFESA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Non ha Rilevanza, nella valutazione oggettiva dell'importo dello assegno emesso a vuoto, ai fini dell'ipotesi del caso più grave, la sussistenza di particolari condizioni soggettive, di lavoro o di concrete capacità economiche, dell'emittente o della parte lesa, se non nel senso, per quest'ultima, che le sue disagiate condizioni economiche possono influire a far ritenere sussistenti gli estremi dell'ipotesi grave anche quando l'entità dell'importo del titolo non sia rilevante oggettivamente considerata.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)