Sez. 5, Sentenza n. 7871 del 14/06/1984 Ud. (dep. 02/10/1984) Rv. 165858 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - VALUTAZIONE IN RIFERIMENTO ALL'ENTITÀ DELL'IMPORTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI ECONOMICHE E DI LAVORO DELL'EMITTENTE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - VALUTAZIONE IN RIFERIMENTO ALL'ENTITÀ DELL'IMPORTO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI ECONOMICHE E DI LAVORO DELL'EMITTENTE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Non ha rilievo, nella valutazione oggettiva dell'importo dello assegno emesso a vuoto, ai fini dell'ipotesi del caso più grave, la sussistenza di particolari condizioni soggettive, di lavoro o di concrete capacità economiche, dell'emittente. A tali fini possono invece legittimamente essere tenute presenti le condizioni dell'economia collettiva in relazione all'ammontare degli assegni. (V mass n 149695; (V mass n 163628).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)