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Sez. U, Sentenza n. 647 del 07/03/1972 (Rv. 356706 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - CONTROVERSIE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDANNA ALLE SPESE DELLA PA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356706-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - CONTROVERSIE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDANNA ALLE SPESE DELLA PA - PRECLUSIONE.*

In materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza le controversie concernenti l'applicazione della legge possono - anche se influenti sulla valutazione dei beni - essere deferite alla cognizione dell'autorita giudiziaria senza bisogno di adire previamente le commissioni tributarie, salva la disposizione dell'art 148 legge di registro, in ordine alle spese di lite. (V 924'69, mass n 339317).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)