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Sez. L, Sentenza n. 16905 del 19/06/2024 (Rv. 671584-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Obbligazione contributiva - Determinazione - Premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Premi speciali unitari ex art. 42 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Determinazione con decreto ministeriale – Società cooperative - Calcolo in base alla retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori ex art. 3, comma 4, d.lgs. n. 423 del 2001 - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671584-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Il premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dovuto dalle società cooperative per i soci lavoratori occupati, non può calcolarsi in base alla retribuzione effettivamente corrisposta per effetto dell'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 423 del 2001, poiché tale disposizione non ha comportato l'abrogazione o la deroga della normativa a cui è assoggettata la determinazione del predetto premio e, cioè, la disciplina, di natura speciale rispetto a quella generale dettata dall'art. 41 del d.P.R. n. 1124 del 1965, dei premi speciali unitari di cui all'art. 42 del medesimo d.P.R., che rinvia a tal fine ad un apposito decreto ministeriale su delibera dell'istituto assicuratore, cosicché la determinazione del premio operata in tal modo è modificabile solo con un nuovo decreto ministeriale.

DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 42, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, Decreto Legisl. 06/11/2001 num. 423 art. 3 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)