Sez. L, Sentenza n. 73 del 07/01/2014 (Rv. 628735 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Obbligazione contributiva - Determinazione - Rinvio di legge a d.m. - D.m. 5 luglio 1987 - Regolamentazione integrativa di disposizioni legislative - Portata innovativa rispetto alla disciplina preesistente - Configurabilità - Effetti - Vincolabilità - Sussistenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di determinazione dell'obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro, l'art. 4 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, secondo cui i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile, da determinarsi con d.m., è norma di carattere generale, al pari dell'art. 42 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il quale, nel prevedere la possibilità di introdurre, con d.m., "premi speciali unitari", attribuisce a tale decreto il valore di una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, con portata innovativa rispetto all'assetto ordinamentale precedente, presentando i relativi precetti caratteri di generalità ed astrattezza. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva riconosciuto rilevanza normativa al d.m. 15 luglio 1987, il quale, all'art. 2, prevede per i facchini, barocciai, vetturini ed ippotrasportatori, riuniti in cooperative, il pagamento di un premio speciale unitario diversificato nell'importo per attività).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 42, DPR 30/04/1970 num. 602 art. 4, DM Lavoro e previdenza sociale 15/07/1987 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)