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Sez. 1, Sentenza n. 1452 del 15/05/1972 (Rv. 358092 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358092-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'indagine rivolta a stabilire se una determinata dichiarazione o un determinato comportamento del debitore costituiscano riconoscimento dell'altrui diritto, con efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art 2944 cod civ, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed e incensurabile in Sede di legittimita, se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e da errori di diritto. (Conf 2379'70, mass n 348604; 1105'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)