Sez. 2, Sentenza n. 2379 del 12/11/1970 (Rv. 348604 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'indagine rivolta a stabilire se una determinata dichiarazione costituisca riconoscimento dell'altrui diritto ed abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art 2944 cod civ rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, onde il relativo apprezzamento non e sindacabile in Cassazione se immune da vizi logici e da errori di diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)