Sez. 1, Sentenza n. 11040 del 11/12/1996 (Rv. 501235 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - DECRETO LEGGE - LEGGE DI CONVERSIONE - MANCATA CONVERSIONE - IN GENERE | Conseguenze - Inefficacia "ex tunc" - Successiva sanatoria degli atti, effetti e rapporti dipendenti dalla vigenza del decreto legge non convertito - Carattere interpretativo ed efficacia retroattiva - Esclusione - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - DECRETO LEGGE - LEGGE DI CONVERSIONE - MANCATA CONVERSIONE - IN GENERE
Una disposizione di un decreto legge non convertito (nella specie, art. 65, comma 6 D.L. n. 47 del 1993, secondo cui il pagamento della tassa annuale di stazionamento dei natanti, di cui alla legge n. 51 del 1976, deve effettuarsi entro il 31 maggio di ogni anno) perde efficacia "ex tunc", a norma dell'art. 77, terzo comma, Cost., e, pertanto, non può avere carattere interpretativo della normativa vigente né assumere, quindi, efficacia retroattiva (sostenuta, nella specie, dal ricorrente in rapporto all'infrazione amministrativa, consistente nell'omesso pagamento della predetta tassa, verificatasi ancor prima dell'emanazione del richiamato decreto legge), in quanto tale carattere e detta efficacia non possono considerarsi compresi nella previsione di una successiva disposizione legislativa (nell'ipotesi, art. 1, comma secondo, legge n. 427 del 1993, di conversione del D.L. n. 331 del 1993), secondo la quale restano validi gli effetti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge non convertito.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Legge 06/03/1976 num. 51 art. 17, Decreto Legge 02/03/1993 num. 47 art. 65 com. 6, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 CORTE COST., Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)