Sez. 1, Sentenza n. 3106 del 17/03/2000 (Rv. 534842 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - DECRETO LEGGE - LEGGE DI CONVERSIONE - IN GENERE | Decreto legge non convertito o convertito solo in parte - Inesistenza "ex tunc" delle disposizioni non convertite - Configurabilità - Effetti - Fattispecie relativa al D.L. n. 364 del 1997 sospensivo di termini processuali e sostanziali nelle regioni Marche ed Umbria.
FONTI DEL DIRITTO - DECRETO LEGGE - LEGGE DI CONVERSIONE - IN GENERE
Il principio secondo cui il decreto legge non convertito è da ritenersi, anche per il passato, irreversibilmente inesistente (sicché, se il decreto conteneva norme abrogatrici di precedenti disposizioni legislative, di queste ha luogo l'automatica reviviscenza) vale anche in caso di caducazione soltanto parziale del decreto legge, rispetto alle norme escluse dalla conversione per effetto di emendamenti soppressivi o sostitutivi contenuti nella legge di conversione (il principio è stato affermato con riferimento al D.L. n. 364 del 1997, che ha disposto la sospensione di termini processuali e sostanziali nei confronti dei soggetti che alla data del 26 settembre 1997 erano residenti o avevano la sede operativa nelle regioni Marche ed Umbria. La legge di conversione n. 434 del 1997 ha apportato alcune modifiche al decreto e, tra l'altro, attraverso il riferimento ad un'ordinanza ministeriale, ha escluso alcuni comuni di quelle regioni dall'applicazione del decreto stesso. La S.C. chiamata a decidere sull'eccepita nullità della sentenza di merito - per essere stata pronunciata in difetto del deposito delle difese conclusionali della parte, benché in pendenza del periodo di sospensione stabilito dal citato D.L. - ha escluso la violazione di una norma giuridica regolatrice del processo, tale non potendosi qualificare quella venuta in essere solo provvisoriamente in virtù del D.L. e che è da considerarsi improduttiva d'effetti anche per il periodo della sua provvisoria vigenza).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Decreto Legge 27/10/1997 num. 364 art. 1, Legge 17/12/1997 num. 434
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)