Sez. 2, Sentenza n. 6880 del 18/06/1991 (Rv. 472730 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Adempimento dopo la domanda | Pluralità di prestazioni - Gravità dell'inadempimento - Accertamento - Criteri.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Adempimento dopo la domanda
L'art. 1453 comma terzo non introduce per il convenuto un divieto assoluto di adempimento dopo la proposizione della domanda di risoluzione ma si limita a sancire l'inefficacia di un adempimento tardivo a sanare o a lenire le conseguenze del pregresso inadempimento posto a base della domanda nell'implicito presupposto che questo sia sussistente e che quindi il creditore non abbia più interesse all'adempimento. Ne consegue che se la obbligazione debba, per accordo fra le parti, essere adempiuta a più riprese, abbia cioè più scadenze, e la domanda di risoluzione sia stata proposta quando non tutte le scadenze si siano verificate, il cennato disposto dell'art. 1453 si applica esclusivamente alle prestazioni già scadute, riguardo alle quali soltanto il giudice potrà accertare se vi sia stato inadempimento imputabile al debitore e non alle prestazioni ancora da scadere, rispetto alle quali il comportamento del debitore non è ancora suscettibile di valutazione in termine di inadempimento, con la conseguenza che rispetto a queste ultime l'eventuale inadempienza sopravvenuta in corso di causa va anche essa considerata e valutata dal giudice, se dedotta anche implicitamente dalla controparte, ai fini della pronuncia di risoluzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)