Sez. 1, Sentenza n. 6618 del 18/07/1997 (Rv. 506124 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Adempimento tardivo - Tardività dei versamenti pattuiti a titolo di finanziamento di un'opera cinematografica - Accettazione dei versamenti da parte del regista - Contestuale azione giudiziale per la riscossione di quelli ulteriormente dovuti - Successiva domanda di risoluzione del contratto per inadempimento - Ammissibilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO
Pur in presenza dei presupposti di legge necessari per una declaratoria di inadempimento contrattuale, attesa la tardività di alcuni dei versamenti pattuiti, nella specie, tra un regista cinematografico ed un finanziatore per la realizzazione di un film, l'accertamento del carattere essenziale della detta tardività sull'eventuale, mancato completamento dell'opera cinematografica non può prescindere dal comportamento della controparte, e va, pertanto, esclusa ove quest'ultima li abbia accettati, agendo, per di più, in via giudiziale per la riscossione tardiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)