Sez. L, Sentenza n. 4478 del 08/04/2000 (Rv. 535469 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Mediante cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni ex art. 1 D.L. n. 688 del 1985 - Ammissibilità - Limiti - Altri modi di estinzione dell'obbligazione contributiva diversi dal pagamento in moneta - Esclusione - Fattispecie relativa a cessione di crediti effettuata all'Inps da terzi in ragione di pregressi rapporti con l'imprenditore titolare del debito verso l'Inps.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
L'art. 1 comma nono D.L. n. 688 del 1985 conv. in legge n. 11 del 1986, che consente al datore di lavoro di estinguere i propri debiti previdenziali mediante cessione dei crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, è norma di stretta interpretazione e non consente quindi altri modi, oltre quello indicato, di estinzione del debito, ad eccezione del pagamento in moneta ai sensi dell'art. 1277 cod. civ., quali, ad esempio, la delegazione di pagamento. (Nella specie, pur vertendosi in ipotesi sottratta, "ratione temporis", alla disciplina di cui al D.L. n. 536 del 1987 conv. in legge n. 48 del 1988 che ha escluso le cessioni di crediti non riferibili originariamente al datore di lavoro, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'efficacia estintiva di una cessione di crediti effettuata non dal datore di lavoro, bensì da un terzo incaricato, sulla base di pregressi rapporti, di pagare l'Inps mediante la cessione di un proprio credito nei confronti della pubblica amministrazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1269, Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)