Sez. U, Sentenza n. 4713 del 22/05/1996 (Rv. 497729 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Mediante cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni ex art. 1 del D.L. n. 688 del 1985 - Ammissibilità - Limiti - Altri modi di estinzione dell'obbligazione contributiva diversi dal pagamento in moneta - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
L'art. 1, comma nono, del D.L. 2 dicembre 1985 n. 688, convertito in legge 31 gennaio 1986 n. 11, che consente al datore di lavoro di estinguere i debiti previdenziali mediante cessione dei propri crediti verso pubbliche amministrazioni, è norma di stretta interpretazione e non consente quindi altri modi, oltre quello indicato, di estinzione del debito diversi dal pagamento in moneta ex art. 1277 cod. civ., quale la delegazione di pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1269, Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)