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Sez. U, Sentenza n. 4713 del 22/05/1996 (Rv. 497729 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Mediante cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni ex art. 1 del D.L. n. 688 del 1985 - Ammissibilità - Limiti - Altri modi di estinzione dell'obbligazione contributiva diversi dal pagamento in moneta - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497729-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

L'art. 1, comma nono, del D.L. 2 dicembre 1985 n. 688, convertito in legge 31 gennaio 1986 n. 11, che consente al datore di lavoro di estinguere i debiti previdenziali mediante cessione dei propri crediti verso pubbliche amministrazioni, è norma di stretta interpretazione e non consente quindi altri modi, oltre quello indicato, di estinzione del debito diversi dal pagamento in moneta ex art. 1277 cod. civ., quale la delegazione di pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1269, Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)