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Sez. 1, Sentenza n. 2549 del 03/05/1979 (Rv. 398876 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - DEDUCIBILITA DA PARTE DEL CONVENUTO CON AZIONE DI RISOLUZIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398876-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - DEDUCIBILITA DA PARTE DEL CONVENUTO CON AZIONE DI RISOLUZIONE.*

La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art 1453 cod civ, secondo cui dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non puo piu adempiere la propria obbligazione, non preclude alla parte convenuta in giudizio per la risoluzione del contratto di sollevare l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, al fine di far accertare che il proprio inadempimento trova la sua giustificazione nell'inadempimento dell'altro contraente, in quanto l'eccezione di cui all'art 1460 cod civ non ha solo la limitata funzione di paralizzare la domanda di adempimento, ma puo anche essere impiegata per escludere il diritto della controparte alla risoluzione del contratto, previa valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, in riferimento all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze e ai rapporti di causalita e proporzionalita degli inadempimento rispetto alla funzione economico-sociale del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)