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Sez. 3, Sentenza n. 3508 del 26/04/1990 (Rv. 466849 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DEDUZIONE DI INADEMPIMENTI RECIPROCI - COMPORTAMENTO DELLE PARTI - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466849-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DEDUZIONE DI INADEMPIMENTI RECIPROCI - COMPORTAMENTO DELLE PARTI - VALUTAZIONE - CRITERI.*

In presenza d'una domanda di risoluzione per inadempimento d'un contratto a prestazioni corrispettive, quando la parte contro cui la domanda è proposta ne chieda il rigetto sulla base della eccezione d'inadempimento (art. 1460 cod. civ.) e alleghi, a giustificazione dell'inosservanza degli obblighi contrattuali, il comportamento dell'altra, la valutazione dei due comportamenti deve essere condotta tenendo conto non solo d'un criterio d'ordine cronologico, ma anche d'un criterio d'ordine logico, dovendosi stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza tra inadempimento del convenuto e precedente inadempimento dell'attore, sicché, dove l'inadempimento dedotto a base della domanda di risoluzione non presenti un siffatto rapporto di derivazione causale e di adeguatezza rispetto a quello imputato all'attore, esso si rivela non giustificato e tale da fondare la risoluzione del contratto. (Conf 2634/82, mass n 420493; (Conf 2549/79, mass n 398876).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)