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Sez. 2, Sentenza n. 756 del 16/03/1966 (Rv. 321516 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - PRESTAZIONE DI LAVORO EFFETTUATA CONTRO O SENZA IL CONSENSO DEL DATORE DI LAVORO - PRESUNZIONE DI CONSENSO - ONERE DELLA PROVA CONTRARIA.*
Stato
decisa il 1966-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321516-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - PRESTAZIONE DI LAVORO EFFETTUATA CONTRO O SENZA IL CONSENSO DEL DATORE DI LAVORO - PRESUNZIONE DI CONSENSO - ONERE DELLA PROVA CONTRARIA.*

Qualora una prestazione continuativa di lavoro sia stata eseguita a favore di un soggetto che ne sia stato consapevole, deve presumersi che il medesimo abbia consentito allo svolgimento di tale prestazione, onde incombe a suo carico l'Onere di provare che, invece, questa e stata eseguita contro la sua volonta. - nella specie, l'attrice aveva sostenuto che, anche dopo la conclusione di un accordo scritto, col quale solo apparentemente si era dichiarato risoluto un rapporto di portierato, mentre in realta si era mascherata una frode alla legge con riduzione della retribuzione e rinuncia ai diritti inderogabili che le sarebbero spettati, essa aveva continuato a svolgere tutte le mansioni di portiera di uno stabile condominiale e aveva dato prova della effettiva esplicazione di dette mansioni. Il condominio aveva eccepito che, successivamente all'accordo indicato l'attrice, lasciata nell'uso gratuito della abitazione gia destinata a portineria, doveva provvedere ed aveva provveduto alla sola pulizia delle scale e che, comunque, in Mancanza di uno specifico accordo, era irrilevante la prestazione di altre incombenze. I giudizi di merito avevano disatteso la domanda dell'attrice, affermando che la prova dell'utilizzazione da parte dei condomini dell'opera dell'attrice doveva essere integrata dalla dimostrazione della volontarieta dell'utilizzazione medesima. La Corte regolatrice ha ritenuto errato tale ragionamento-. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)