Sez. L, Sentenza n. 1122 del 14/02/1983 (Rv. 425903 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - SUSSISTENZA - PROVA DI AVER ESERCITATO TALE DIVERSA ATTIVITÀ CON IL CONSENSO DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE - SUSSISTENZA - PROVA DI AVER ESERCITATO TALE DIVERSA ATTIVITÀ CON IL CONSENSO DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il lavoratore che, inquadrato formalmente in una data categoria, svolge di fatto mansioni superiori, non corrispondenti a quelle per le quali è stato assunto, può invocare la tutela dei diritti riconosciuti dall'art. 36 cost. E dall'art. 2103 cod. civ., dimostrando di aver in concreto svolto le mansioni superiori; né ha l'Onere di provare anche di aver esercitato tale diversa attività con il consenso del datore di lavoro, il quale, da parte sua, può validamente contestare le pretese del dipendente solo provando che le mansioni superiori sono state svolte contro la sua espressa volontà, sicché, in Mancanza di tale prova, non è necessario - ai fini del diritto al superiore inquadramento - alcun accertamento in ordine all'effettivo consenso del datore di lavoro. (V 4725/79, mass n 401290; (V 756/66, mass n 321516).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)