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Sez. U - , Ordinanza n. 30221 del 15/12/2017 (Rv. 646256 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Riparto di giurisdizione - Provincia autonoma di Trento - Concessione di finanziamento alle imprese di cui alla l.p. n. 6 del 1999 - Discrezionalità - Domanda di risarcimento del danno per illegittima condotta - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646256-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La complessiva condotta della P.A., di gestione dell'istruttoria di un procedimento sulla domanda di erogazione di aiuti finanziari latamente discrezionali, quali quelli previsti dall'art. 6 l.p. Trento n. 6 del 1999, che non fissa presupposti cogenti, implicando pertanto valutazioni di opportunità e convenienza circa la meritevolezza dell'impresa richiedente, onde garantire l’impiego oculato di risorse pubbliche ed evitare che l'agevolazione concretizzi una perdita certa per l'erario, non si risolve in una sequenza di singoli comportamenti dei funzionari investiti del relativo potere ma integra una condotta tipica amministrativa di impostazione di contatti ed interlocuzioni con la richiedente volti, anche con provvedimenti formali, a conseguire le condizioni migliori affinché l'impegno delle risorse pubbliche possa valutarsi vantaggioso o quanto meno non destinato ad una prognosi sicuramente sfavorevole; pertanto, è attribuita alla cognizione del giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno prospettato come derivante da quella condotta, siccome in rapporto di causalità diretta con l'illegittimo esercizio del potere pubblico.

Riferimenti normativi: Legge Prov. 13/12/1999 num. 6, Costituzione art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)