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Sez. U - , Sentenza n. 16960 del 27/06/2018 (Rv. 649265 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Concessione di finanziamento - Annullamento e sostituzione del relativo provvedimento - Domanda di danni - Giurisdizione amministrativa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649265-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di domande di risarcimento del danno nei confronti della P.A. a seguito dell'annullamento o sostituzione dell'originario provvedimento di concessione di un finanziamento, spetta al giudice amministrativo la cognizione delle domande che si pongono in rapporto di causalità diretta con il successivo esercizio del potere discrezionale di riesame degli interessi valutati in sede di erogazione, mentre restano riservate alla cognizione del giudice ordinario le azioni risarcitorie fondate su "comportamenti" della P.A. che prescindono dall'esercizio di quel potere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento del danno per l'annullamento del provvedimento concessorio e, quindi, la mancata erogazione della seconda rata di un finanziamento ex l. n. 120 del 1987 a causa, sia della mancata conversione di decreti legge integrativi rilevanti ai fini della completa elargizione del contributo, sia del mutato apprezzamento in ambito parlamentare dell'applicazione e della "ratio" della l. n. 120 del 1987).

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1987 num. 120, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)