Sez. 3 - , Sentenza n. 925 del 17/01/2017 (Rv. 642699 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Assicuratore della responsabilità civile – Chiamata in garanzia – Posizione processuale – Interventore adesivo autonomo – Contestazione in appello della fondatezza della domanda attorea – Regolamentazione delle spese di lite – Assoggettamento al principio di soccombenza – Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA
L'assicuratore della responsabilità civile, a seguito della chiamata in garanzia, assume nel giudizio la posizione di interventore adesivo autonomo, sicché, ove abbia contestato la fondatezza della domanda attorea, resta soggetto al principio della soccombenza al fine della regolamentazione delle spese di lite, indipendentemente da ogni questione sulla natura e sul titolo dell’intervento, e può essere condannato in solido con la parte con la quale condivide il medesimo interesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 97, Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)