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Sez. 3, Sentenza n. 6880 del 23/07/1997 (Rv. 506189 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITÀ DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETÀ | Intervento in causa - Principio della soccombenza - Applicabilità - Condizioni - Legittimazione o interesse - Irrilevanza - Solidarietà - Deroga alla soccombenza proporzionale all'interesse - Presupposto - Comunanza di interesse - Accertamento di merito - Incensurabilità in Cassazione.
Stato
decisa il 1997-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506189-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITÀ DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETÀ

Il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo attiva posizione di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire, che peraltro, se ritenuto dal giudice del merito, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, comune ad altre parti, può determinarne la condanna alle spese in solido, anziché in proporzione all'interesse di ciascuna, come di regola(art. 97, primo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 97, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Civ. art. 1292

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)