Sez. 2, Sentenza n. 1755 del 03/12/1965 Ud. (dep. 30/03/1966) Rv. 100994 - 01
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - TOTALE - SENTENZA DIBATTIMENTALE DI PROSCIOGLIMENTO PER VIZIO DI MENTE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - INTERESSE - CONDIZIONI E LIMITI.*
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - TOTALE - SENTENZA DIBATTIMENTALE DI PROSCIOGLIMENTO PER VIZIO DI MENTE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO - INTERESSE - CONDIZIONI E LIMITI.*
L'imputato, che sia stato assolto in dibattimento perche non imputabile a cagione d'infermita mentale, puo impugnare la sentenza al fine di ottenere l'assoluzione con una formula piu favorevole, o una diversa definizione giuridica del fatto, con la correlativa eliminazione o attenuazione della misura di sicurezza. L'impugnazione deve considerarsi invece inammissibile per difetto d'interesse, secondo il principio generale dell'art 190, comma quarto, cod proc pen (principio non modificato in alcun modo dall'art 111 della Costituzione ne dalla novella del 1955), quando con essa si contesti esclusivamente la sussistenza del vizio di mente, in guisa da rendere inevitabile, nel caso di accoglimento, una pronuncia di condanna.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)