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Sez. 1, Sentenza n. 2980 del 26/10/1987 Ud. (dep. 04/03/1988) Rv. 177819 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO PER INFERMITÀ DI MENTE - DIBATTIMENTALI - ESCLUSIONE - ISTRUTTORIA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177819-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - SENTENZE DI PROSCIOGLIMENTO PER INFERMITÀ DI MENTE - DIBATTIMENTALI - ESCLUSIONE - ISTRUTTORIA - AMMISSIBILITÀ.*

Qualora l'imputato contesti esclusivamente la sussistenza della infermità mentale, è inammissibile per Mancanza di interesse l'impugnazione contro la sentenza dibattimentale, in quanto di fronte alla decisione di proscioglimento non si porrebbe una alternativa diversa dalla condanna, conseguente al riconoscimento della capacità di intendere e di volere; mentre è ammissibile l'impugnazione contro la sentenza istruttoria, in quanto essa tende al rinvio a giudizio, che non realizza, aprioristicamente e necessariamente, una situazione deteriore per l'imputato, potendo il giudice dibattimentale, nella pienezza dei suoi poteri di valutazione e di decisione, pervenire all'assoluzione per altre ragioni non valutate e non accertate nell'istruzione. (V 1430/66, mass n 102147; (Conf 7141/72, mass n 122173; (Conf 4923/68, mass n 107820; (Conf 1755/66, mass n 100994).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)