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Sez. U, Sentenza n. 3761 del 02/06/1988 (Rv. 459006 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - AZIONI RISARCITORIE PER INADEMPIMENTO DOVUTO A SOPRAVVENIENTE PERDITA DEL CARICO - LEGITTIMAZIONI DEL DESTINATARIO - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1988-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459006-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - AZIONI RISARCITORIE PER INADEMPIMENTO DOVUTO A SOPRAVVENIENTE PERDITA DEL CARICO - LEGITTIMAZIONI DEL DESTINATARIO - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI.*

In tema di trasporto di cose, il destinatario, il quale, arrivate le merci a destinazione, ne chieda la riconsegna, subentra nei diritti nascenti dal contratto verso il vettore, ai sensi dell'art. 1689 primo comma cod. civ., e, quindi, è legittimato anche all'Azione di risarcimento del danno per inadempimento, ove detta riconsegna sia impedita dalla sopravvenuta perdita del carico (nella specie, per furto). (V 1932/69, mass n 341086).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)