Sez. 3, Sentenza n. 1932 del 30/05/1969 (Rv. 341086 - 01)
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - RICONSEGNA DELLE MERCI (RESA) - IN GENERE - RICHIESTA - FORMA - CITAZIONE PER DANNI NOTIFICATA AL VETTORE - IDONEITA.*
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - RICONSEGNA DELLE MERCI (RESA) - IN GENERE - RICHIESTA - FORMA - CITAZIONE PER DANNI NOTIFICATA AL VETTORE - IDONEITA.*
La richiesta di riconsegna che, ai sensi dell'art.1689, primo comma, cod.civ. il destinatario deve rivolgere al vettore per fare propri i diritti nascenti dal contratto di trasporto, esige una conforme manifestazione di volonta resa di fronte al vettore. Detta manifestazione, nei trasporti eseguiti da ditte private (diversamente da quanto e stabilito per i trasporti ferroviari), puo avvenire senza particolari formalita ed anche verbalmente, e la stessa puo ritenersi validamente effettuata anche mediante la citazione per danni notificata dal destinatario al vettore. (Conf. 3614-54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)