Sez. 5, Sentenza n. 11656 del 17/09/2001 (Rv. 549267 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Scissione di società di capitali - Operazioni compiute in epoca antecedente e successiva al primo gennaio 1986 - Applicazione dell'imposta - Disciplina rispettiva.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, alla scissione di società di capitali - essendo questa compresa tra le ipotesi di "costituzione di una nuova società" disciplinata dall'art. 4 n. 1 lettera a) della direttiva del Consiglio 69/335/CEE - è applicabile l'aliquota agevolata prevista dall'art. 7, n. 1, lett. b), ovvero lett. c) della stessa direttiva, nonché, per le operazioni compiute successivamente al primo gennaio 1986, l'esenzione prevista dalle modifiche introdotte dalla direttiva del Consiglio 85/305/CEE, prevalendo dette norme - direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale - sulla disciplina di diritto interno, dettata per le scissioni dall'art. 50, comma quarto del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e dall'art. 4 lett. b) della allegata Tariffa, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte col D.L. n. 323 del 1996, convertito con modificazioni, dalla legge n. 425 del 1996.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)