Sez. 5, Sentenza n. 7554 del 15/05/2003 (Rv. 563119 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Conferimento di complesso aziendale - Disciplina ex art. 7 della direttiva CEE 69/335 e succ. mod. - Diretta e immediata applicabilità nell'ordinamento nazionale - Conseguenze - Imposta proporzionale di registro ex art. 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro e nell'ipotesi di aumento di capitale sociale eseguito mediante conferimento di un complesso aziendale, sono direttamente ed immediatamente applicabili nell'ordinamento nazionale - in quanto sufficientemente precise ed incondizionate - le disposizioni contenute nella direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 69/335 e, in particolare, quelle di cui all'art. 7, così come da ultimo modificato dalla direttiva CEE del 10 giugno 1985, n. 85/303. Pertanto, con effetto dal 1 gennaio 1986, sono previsti l'esenzione integrale dall'imposta sui conferimenti per tutte le operazioni che, alla data del 1 luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore allo 0, 50 per cento, ovvero per i conferimenti di aziende o rami aziendali, nonché l'assoggettamento all'aliquota dell'1 per cento per tutte le operazioni di raccolta di capitali intervenute tra società comunitarie, fermo il divieto per gli Stati membri di applicare qualsiasi altra imposizione, sotto qualsiasi forma, per tutte le operazioni di raccolta dei capitali. Ne consegue che è incompatibile con la predetta direttiva comunitaria e va disapplicato l'art. 4, lett. a), n.3, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, laddove fissa l'aliquota dell'1 per cento per le operazioni di conferimento di aziende o di rami aziendali esenti ai sensi della direttiva medesima in quanto assoggettate, alla data del 1 luglio 1984, ad aliquota pari o inferiore allo 0, 50 per cento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 11, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303 art. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)